Progetto di prevenzione incendi
Le attività di categoria B e C necessitano che venga elaborato un progetto di prevenzione incendi, a firma di tecnico abilitato, da sottoporre alla preventiva valutazione del Comando VVF territorialmente competente (art. 3 DPR n. 151/2011).
Deroga
Le attività che non possono garantire il pieno rispetto di regole tecniche di prevenzione incendi, devono presentare al Comando VVF territorialmente competente un’apposita istanza di deroga (art. 7 DPR 151/2011), conforme al D.M. 07.08.2012, eventualmente ricorrendo alla FSE.Per molte attività ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 03.08.2015, il ricorso alla “deroga” è stato fortunatamente limitato, potendosi far ricorso, già in fase di progetto, alle cosiddette soluzioni “alternative”.
Nulla Osta di Fattibilità (NOF)
I responsabili delle “attività soggette” di categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.Questo servizio viene sempre utilizzato dallo Studio, prima di intraprendere attività di progettazione complessa con l’utilizzo della FSE (ad esempio per “fissare” gli scenari di incendio prima di elaborazioni quantitative con modellazioni CFD o a zone).
SCIA
Per essere autorizzate ai fini antincendio, le attività soggette al controllo VVF devono depositare presso il Comando Provinciale dei VVF territorialmente competente, la S.C.I.A. (art. 4 DPR n. 151/2011). Il servizio è sicuramente molto “delicato” e il tecnico abilitato incaricato dal cliente ad asseverare la sicurezza antincendio deve possedere esperienza organizzativa e multi-disciplinare. Egli assume sicuramente una primaria posizione di “garanzia” della sicurezza antincendio e, in caso di incendio, egli può essere chiamato in giudizio.
Il fascicolo di prevenzione incendi che egli prepara (D.M. 07.08.2012) e che consegna al titolare dell’attività deve essere “completo” e contenere:
- certificazioni di resistenza al fuoco strutturale (CERT.REI-2018 ed allegati, quali: relazioni tecniche di valutazione analitica, dichiarazioni di corretta posa in opera delle imprese, rapporti di classificazione, report assesment, fascicoli tecnici, etc.)
- dichiarazioni relative ai prodotti (DICH.PROD-2018 ed allegati, quali: dichiarazione di corretta posa in opera, dichiarazioni di conformità di porte TF, DoP, etc. )
- progetti, dichiarazioni di conformità (DI.CO.), verbali di collaudo degli impianti, manuali d’uso e manutenzione degli impianti
- eventuali Certificazioni di impianti da parte di professionisti antincendio (CERT.IMP-2018, con allegati)
- documento di protezione contro le esplosioni (titolo XI del D.Lgs. 81/2008) per attività con rischio di esplosione
- relazione tecnica di auto-protezione dell’attività dai fulmini (CEI EN 62305-2), per attività non protette contro le scariche atmosferiche
Rinnovo antincendio
Le attività autorizzate ai fini antincendio devono essere oggetto di rinnovo di conformità antincendio, con cadenza almeno quinquennale (art. 5 DPR 151/2011). L’istanza di rinnovo non è una mera dichiarazione del titolare dell’attività, con valenza puramente amministrativa. Essa è un’occasione vera e propria per controllare “in profondità” la piena corrispondenza dell’attività rispetto all’impegnativa progettuale approvata precedentemente dai VVF e alla documentazione tecnica corredata alla SCIA.
Qualora fossero state apportate “modifiche sostanziali” ai fini antincendio, bisognerà verificare che esse non abbiano comportato aggravio del rischio incendio e:
- in caso di aggravio, presentare nuovo progetto e successiva SCIA
- in caso di assenza di aggravio, presentare una nuova SCIA, corredata da una valutazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di professionista antincendio.